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STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO
Francavilla Geom. Giuseppe
 amministrazione condominii
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REGOLAMENTO CONDOMINIALE

 Il regolamento di condominio è molto importante in quanto disciplina la vita condominiale.
All'interno del regolamento di condominio sono contenute le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.
Sono allegate al regolamento di condominio le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese. 

In pratica, il regolamento di condominio, può essere considerata la legge interna dei condomini.  Una legge speciale rispetto alla  normativa generale dettata dal codice civile.
Quando i condomini sono più di dieci e l’assemblea nulla delibera in proposito, ogni condomino può interessarsi della redazione del regolamento condominiale.
Il regolamento di condominio è obbligatorio nel caso che il numero di condomini sia superiore a dieci, e facoltativo in ogni altro caso; se i condomini sono solo due, possono trovare applicazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1139, le disposizioni sulla comunione.
L’articolo 1138 c.c. prevede l’obbligo di redigere un regolamento di condominio quando vi sono più di dieci condomini. Diversamente la sua redazione è facoltativa da parte dei condomini, ma una volta predisposto verranno applicate le stesse regole e norme previste per quello obbligatorio e avrà la stessa efficacia.
 
Il regolamento condominiale non può limitare o condizionare il diritto dei condomini sulla cosa comune, a meno che non siamo previste in un regolamento contrattuale.
Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass. Civ. 943/1999).

 

TABELLA MILLESIMALE

La Cassazione ha ricordato che le tabelle allegate al regolamento condominiale possono essere di natura convenzionale (negoziale, contrattuale), quando sono state predisposte dal costruttore o dall'unico proprietario iniziale del palazzo, accettate dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e trascritte regolarmente, ovvero quando sono il frutto di specifico accordo fra tutti i condomini.

Per questo tipo di tabelle millesimali l'unica possibilità di modifica è una deliberazione unanime di tutti gli interessati oppure occorre un atto dell'autorità giudiziaria.
La delibera che modifichi le tabelle o i criteri di ripartizione delle spese comuni è nulla se assunta dall'assemblea senza che siano stati convocati tutti i condomini o senza il loro consenso unanime.

Nel caso invece che si tratti di tabelle millesimali approvate da una normale assemblea condominiale,la modifica è possibile a maggioranza con nuova delibera assembleare.
Ciò in quanto in tal caso vige il principio di maggioranza che vincola anche gli eventuali dissenzienti e, quindi, non è necessaria la delibera all'unanimità come per le tabelle di origine contrattuale.

 

 

LIBRO TERZO 
DELLA PROPRIETA' 
TITOLO VII 
Della comunione 
CAPO II 
Del condominio negli edifici

 

 

File Allegati
 Art.1117 Parti Comuni
 Art.1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comun
 Art.1120 Innovazioni
 Art.1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
 Art.1123 Ripartizione delle spese
 Art.1126 Lastrici solari di uso esclusivo
 Art.1136 Costituzione dell'assemblea
 Barriere architettoniche
 
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